Art. 140
RegolamentoCapo IV

Art. 140

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In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale, integrando le iniziative delle provincie, dei comuni e dei consorzi antitubercolari e delle altre pubbliche istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, istituisce e sovvenziona, dove manchi o sia deficiente l'opera di profilassi contro la tubercolosi infantile, dispensari antitubercolari, preventori infantili, colonie marine e montane, ospizi marini, stazioni elioterapiche, colonie di vacanze, asili profilattici ed altri idonei istituti. Promuove inoltre, per mezzo dei Prefetti, l'intervento dei medici provinciali, quando esso si manifesti necessario per garentire la rigorosa applicazione del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, e si adopera, d'intesa con le autorità scolastiche e comunali, perché, a norma del citato regolamento, vengano istituite, dove se ne presenti la necessità, ed eventualmente col suo contributo, classi e scuole all'aperto, per fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi, e perché i servizi di vigilanza e assistenza medico-scolastica siano integrati in ogni Comune, in modo da assicurare, oltre all'igiene dei locali e alla difesa della collettività degli scolari contro le malattie trasmissibili, anche l'igiene fisica e quella del lavoro intellettuale dei singoli scolari.
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