Art. 14
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 14

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In vigore dal 20 mag 1926
Il Consiglio centrale: 1° provvede all'elezione dei membri della Giunta esecutiva dei quali gli è deferita la nomina, a norma dell' della legge; 2° delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Opera nazionale, l'acquisto di beni stabili, l'accettazione di lasciti e donazioni che importino aumento di patrimonio, le azioni da promuovere o sostenere in giudizio e che non siano di competenza del pretore o conciliatore, l'investimento delle somme disponibili, la destinazione dei proventi indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell' della legge; 3° adotta i provvedimenti di carattere generale, diretti all'attuazione dei compiti di cui all' della legge; 4° delibera le assegnazioni di somme ai Consigli direttivi delle federazioni provinciali, per il funzionamento dei Comitati di patronato nelle singole provincie, ed ogni altra assegnazione necessaria per promuovere la fondazione o facilitare il funzionamento di istituti a favore della maternità e dell'infanzia; 5° propone le riforme che ritenga necessarie od opportune negli statuti e nei regolamenti dei detti istituti e, sempre quando ne ravvisi la necessità o la convenienza, ogni altra riforma consentita, per le istituzioni pubbliche, dalle leggi in vigore; 6° decide sui ricorsi, prodotti, a norma del presente regolamento, contro le deliberazioni dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali; 7° approva i regolamenti di servizio interno e quello per il servizio di tesoreria e delibera, in genere, su tutte le questioni concernenti l'indirizzo dell'Opera nazionale; 8° esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-14