Art. 138
RegolamentoCapo III

Art. 138

103 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
I patroni, anche per mezzo di appositi uffici di collocamento, debbono adoperarsi, perché le madri nutrici disoccupate siano collocate al lavoro, e possibilmente a domicilio nei casi in cui non vi sia modo di ammettere contemporaneamente il bambino in un asilo-nido, o si tratti di donna con altri bambini oltre al poppante. Qualora non riesca possibile la sistemazione a domicilio, le madri debbono essere preferibilmente collocate in laboratori nidi o in stabilimenti che provvedano all'assistenza del bambino durante le ore di lavoro della madre. I Comitati di patronato possono promuovere l'organizzazione di posti d'avviamento al lavoro, presso gli asili-nido, per addestrare le madri nutrici, prive di mestiere, in lavori adatti alle esigenze del mercato locale ed agevolarne così il collocamento.
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