Art. 136
RegolamentoCapo III

Art. 136

101 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Tenuto conto delle particolari circostanze e nei limiti dei posti disponibili, i patroni possono disporre, nei congrui casi, a norma dell' della legge, l'ammissione della madre e del bambino in un laboratorio nido o in un albergo materno, o l'ammissione del solo bambino in un presepe o in un asilo per lattanti e divezzi o in un preventorio. La separazione permanente del bambino dalla madre, mediante il suo ricovero in un asilo per lattanti o divezzi non può essere consentita che in casi assolutamente eccezionali quando non sia possibile, l'allattamento al seno materno, o si tratti di divezzo, e ragioni d'indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi d'ordine morale consiglino tale separazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-136