Regolamento›Capo III
Art. 134
99 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Al consultorio per lattanti e divezzi organizzato dal Comitato di patronato devono essere ammessi gratuitamente tutti i bambini della zona di assistenza, presentati dalle rispettive madri, senza riguardo alle condizioni economiche e sociali delle madri medesime.
Per ogni bambino ammesso al consultorio è redatta una scheda, ove sono indicati, oltre alle generalità del bambino, i dati somatici e funzionali più importanti all'atto della presentazione e quelli più essenziali di anamnesi personale e famigliare, le condizioni della gravidanza e del parto, il modo e la durata dell'allattamento, le variazioni del peso del bambino nel primo anno di età e le notizie relative ai risultati delle visite e alla tenuta del bambino.
Un'assistente visitatrice assiste alle visite presso il consultorio, coadiuva il medico e visita periodicamente il bambino a domicilio, per controllare le informazioni fornite dalla madre, accertare le condizioni ambientali, vigilare sulla tenuta del bambino in casa e sull'esatta esecuzione delle prescrizioni igienico-dietetiche e sanitarie del medico del consultorio, prestare, ove occorra, le necessarie cure al bambino infermo e accompagnarlo, ove ne sia il caso, in un ospedale.
La frequenza delle visite dell'assistente visitatrice varia secondo le condizioni del bambino e la diligenza e capacità della madre.
L'incarico di vigilare sulla madre e sul bambino dev'essere possibilmente affidato alla visitatrice che ha avuto cura della madre durante la gestazione, quando si tratti d'una donna già ammessa all'ambulatorio ostetrico.
Storico versioni
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