Art. 132
RegolamentoCapo III

Art. 132

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In vigore dal 20 mag 1926
Ogni Comitato di patronato deve organizzare nella rispettiva zona d'assistenza, in locali che il Comune o altro ente fornisca gratuitamente, un consultorio per lattanti e divezzi sino al terzo anno di età, con un servizio di assistenti visitatrici, per la sorveglianza igienico-dietetica dei bambini, la cura delle forme morbose infantili, curabili ambulatorialmente e non contagiose, l'educazione igienica delle madri e la propaganda a favore dell'allattamento materno. La direzione del consultorio dev'essere affidata ad un medico specializzato in pediatria e, dove non vi siano specializzati, all'ufficiale sanitario del comune. Il Comitato è esonerato dall'obbligo predetto, quando esista già nella zona un consultorio istituito da privati o da enti pubblici, riconosciuto idoneo dall'Opera nazionale e opportunamente coordinato alle altre opere d'assistenza della maternità e dell'infanzia. In tal caso il consultorio preesistente deve seguire, per quanto riguarda il suo funzionamento, le norme proscritte dal presente regolamento e le istruzioni del locale Comitato di patronato. I Comitati di patronato possono fornire gratuitamente a quei consultori che dispongano d'insufficienti risorse la bilancio pesa bambini e quanto altro fosse necessario per il loro regolare funzionamento.
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