Art. 13
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 13

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In vigore dal 20 mag 1926
Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva debbono essere motivate. I verbali delle sedute debbono contenere i nomi dei componenti intervenuti all'adunanza, con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti e far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso chiarire, giustificare o ricusare il proprio voto. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal direttore dell'ufficio di segreteria.
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