Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 13
13 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva debbono essere motivate.
I verbali delle sedute debbono contenere i nomi dei componenti intervenuti all'adunanza, con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti e far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso chiarire, giustificare o ricusare il proprio voto.
I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal direttore dell'ufficio di segreteria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-13