Art. 129
RegolamentoCapo II

Art. 129

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In vigore dal 20 mag 1926
L'asilo di maternità deve accogliere, in seguito a richiesta del Comitato di patronato, qualunque donna in istato di gravidanza accertata, in qualunque periodo della gestazione, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti e alle condizioni sociali di essa. Alle donne di cui non sia comprovata la povertà deve essere richiesto un contributo alle spese d'assistenza, in misura proporzionata alle loro condizioni economiche. Nell'asilo le ricoverate devono trovare, oltre ad un'amorevole assistenza sanitaria, anche una guida morale e consigli pratici per la loro sistemazione all'epoca del licenziamento. Durante la gestazione devono essere occupate in lavori di facile esecuzione e per esse redditizi, in laboratori interni o annessi all'istituto, e devono inoltre attendere alla preparazione dei corredini per le loro creature. All'asilo devono essere annesse speciali sezioni per la cura delle malattie sessuali e delle complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio. Tutti quelli che in qualunque forma prestino la loro opera in asili di maternità sono tenuti ad osservare il segreto sulle donne in essi ricoverate, ed, in caso di rivelazione, sono soggetti alle pene stabilite dal Codice penale.
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