Regolamento›Capo II
Art. 128
66 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Ad ogni donna, per la quale dai sanitari dell'ambulatorio ostetrico sia ritenuta sufficiente l'assistenza a domicilio, è rimesso un foglio con dettagliate istruzioni circa le cure igienico-dietetiche e mediche da praticare, nel caso specifico, durante la gestazione e il parto, l'igiene del neonato, i doveri della maternità, la pratica dell'allattamento, la vaccinazione, le malattie infettive dei bambini, la dentizione e la prevenzione della tubercolosi.
Una visitatrice addetta all'ambulatorio ostetrico o al locale Comitato di patronato visita periodicamente a domicilio la gestante, spiega a viva voce la portata delle istruzioni suaccennate, controlla l'osservanza di tali istruzioni da parte dell'assistita e della levatrice alla quale essa è affidata, presta tutte le altre forme di assistenza materiale e morale previste dall' del presente regolamento.
Quando ne sia il caso e non provvedano, all'uopo, istituzioni locali di assistenza, il Comitato di patronato può assegnare sussidi in danaro alla donna assistita a domicilio e somministrarle, per mezzo della visitatrice, alimenti, biancheria, medicine, materiale asettico e un corredino per il nascituro. Ove occorra, inoltre, si adopera, perché la donna trovi, fuori di casa, o a domicilio, un lavoro remunerativo e compatibile col suo stato di gestazione.
Su proposta della visitatrice, l'assistita può anche essere ammessa dal Comitato di patronato ad an refettorio materno.
Qualora si presenti la necessità dell'intervento del medico a domicilio, la levatrice o la visitatrice ne informa immediatamente la guardia ostetrica, o, in mancanza di essa, il direttore dell'ambulatorio ostetrico, o il medico condotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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