Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 122
204 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Sono ammessi alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, previste dalla legge e dal presente regolamento: i bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, figli di genitori che non possano prestar loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento; i fanciulli di qualsiasi età, appartenenti a famiglie bisognose, ed in ispecie quelli che, per l'indigenza dei genitori o ascendenti, o per altra causa, si trovino esposti all'abbandono; i fanciulli reputati esposti, ai sensi dell' del regolamento generale 16 dicembre 1923, n. 2900.
Sono inoltre segnatamente ammessi alle forme di assistenza e protezione sino a quando non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età:
1° i minorenni i cui genitori siano irreperibili, degenti in un istituto di cura o di beneficenza, o detenuti in carcere;
2° gli orfani di entrambi i genitori, appartenenti a famiglie bisognose, e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente, o moralmente o economicamente incapace a provvedere alla loro assistenza;
3º i minorenni dimessi dagli istituti di beneficenza e assistenza e privi di parenti tenuti a provvedere al loro mantenimento e in grado di farlo;
4° i minorenni, i cui genitori o tutori siano incorsi rispettivamente nella perdita della patria potestà o nella decadenza dall'ufficio di tutore, finché non sia stato provveduto alla loro tutela;
5° i minorenni maltrattati e quelli i cui genitori, per oziosità, o vagabondaggio, o qualsiasi altra causa, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino;
6° i minorenni fisicamente o psichicamente anormali;
7° i minorenni discoli, oziosi, vagabondi, o dediti alla mendicità o alla prostituzione, e quelli inquisiti, o condannati o liberati dal carcere.
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