Art. 120
RegolamentoCapo IV

Art. 120

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In vigore dal 20 mag 1926
Gli agenti di protezione dell'infanzia nominati dai Comitati di patronato, quando posseggano i requisiti di cui all' del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1909, n. 666, sono riconosciuti, con speciale decreto del Prefetto della provincia, come agenti di pubblica sicurezza, e prestano, come tali, giuramento dinanzi al Pretore. Il Prefetto può sempre revocare il decreto di riconoscimento degli agenti, ogni qualvolta venga a mancare in essi taluno dei prescritti requisiti.
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