Regolamento›Capo IV
Art. 119
130 / 238In vigore dal 20 mag 1926
In quelle zone d'assistenza nelle quali se ne presenti la necessità i Comitati di patronato, quando abbiano mezzi all'uopo disponibili, possono essere, a loro richiesta, autorizzati dall'Opera nazionale a nominare speciali agenti a protezione dell'infanzia, scelti tra persone d'ineccepibile condotta morale, discrete, fidate e capaci, con l'incarico di coadiuvare e assistere i patroni nell'esercizio delle loro attribuzioni, specie per quanto riguarda la segnalazione e il collocamento dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati, la vigilanza sui minori di quattordici anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, la protezione dei fanciulli maltrattati e la vigilanza sull'applicazione degli della legge.
Le norme relative alla nomina, alla revoca, alla disciplina, alle specifiche attribuzioni e al trattamento economico dei detti agenti sono stabilite dai singoli Comitati di patronato e approvate dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-119