Art. 115
RegolamentoCapo III

Art. 115

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In vigore dal 20 mag 1926
Per ogni persona a cui favore venga attuata dai patroni una forma di assistenza o di protezione è redatta dal Comitato di patronato della zona in cui essa ha la sua dimora una speciale scheda, secondo un modello approvato dall'Opera nazionale. Le schede sono riunite in apposito schedario. Le notizie contenute nello schedario sono riservate. Esse possono essere comunicate solo per ragioni d'ufficio. La violazione del segreto è punita a norma del Codice penale.
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