Art. 114
RegolamentoCapo III

Art. 114

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In vigore dal 20 mag 1926
Per la regolare tenuta dei registri di cui nell'articolo precedente: 1° i direttori degli ospizi ed asili di maternità ed ambulatori ostetrici, le levatrici e i medici condotti devono segnalare al Comitato di patronato le gestanti e madri comunque bisognose di assistenza o protezione; 2° gl'istituti per l'assistenza degli esposti devono segnalare al Comitato le madri nubili bisognose, che manifestino l'intendimento di riconoscere od abbiano riconosciuto i figli affidati alla pubblica assistenza, o ne abbiano ottenuto la legittimazione per decreto reale; 3° l'ufficiale di stato civile deve dare anche al Comitato le informazioni che, per l'articolo 250 del Codice civile, ha l'obbligo di fornire al Pretore, e deve inoltre comunicargli le dichiarazioni di nascita dei figli d'ignoti che non risultino ricoverati in un istituto di assistenza per gli esposti; 4° le autorità circondariali o locali di pubblica sicurezza, oltre ai fanciulli di cui all' della legge, devono segnalare al Comitato i minori di anni diciotto arrestati o fermati per delitti o contravvenzioni, o liberati dal carcere, e quelli che per qualsiasi titolo siano bisognosi di assistenza o protezione e non risultino ricoverati in ospizi, fornendogli sul conto di ciascuno di essi tutte le notizie che riescano a raccogliere circa i precedenti morali e l'ambiente domestico; 5° gl'insegnanti delle scuole primarie e i medici scolastici devono indicare al Comitato gli scolari che per le loro condizioni, famigliari, economiche, fisiche o psichiche abbiano bisogno d'una speciale forma di assistenza o protezione; 6º gl'istituti pubblici e privati devono comunicare al Comitato l'elenco prescritto dall' della legge e notificargli di volta in volta le eventuali dimissioni di ricoverati; 7º il procuratore del Re deve comunicare al Comitato, oltre alle sentenze di cui nell' della legge, anche le sentenze penali pronunciate a carico di minori di anni diciotto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-114