Regolamento›Capo III
Art. 113
93 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Ogni Comitato di patronato deve istituire e tenere al corrente per la rispettiva zona: 1° un registro delle gestanti e madri per le quali si manifesti la necessità d'una forma continuativa di assistenza economica, morale o giuridica; 2° un registro delle nutrici mercenarie ed altre persone che comunque allevino o custodiscano fanciulli minori di quattordici anni fuori della dimora dei genitori o tutori, o si occupino abitualmente di tale allevamento o custodie; 3° un elenco degl'istituti per l'assistenza della maternità e dell'infanzia e dei posti disponibili in ciascuno degl'istituti medesimi; 4° un registro ove siano indicati i minori di età, bisognosi di protezione e assistenza per qualsiasi titolo, non ricoverati in ospizi, nè in altro modo convenientemente collocati, e i minori di quattordici anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o allevatrici, o in istituti pubblici o privati di beneficienza e assistenza.
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