Art. 112
RegolamentoCapo II

Art. 112

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In vigore dal 20 mag 1926
Qualora in un comune non si possa provvedere alla nomina dei patroni, o alla loro sostituzione nei casi in cui vengano tutti revocati o dichiarati decaduti, e sino a che tale nomina o sostituzione non si renda possibile, le attribuzioni demandate ai patroni medesimi, sono temporaneamente esercitate, sotto la direzione e il controllo del Consiglio direttivo della federazione provinciale e dell'Opera nazionale, dalla locale Congregazione di carità, col concorso dei membri di diritto dei Comitati di patronato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-112