Art. 11
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 11

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In vigore dal 20 mag 1926
Per la validità delle adunanze del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti, la proposta si intende respinta. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per appello nominale, od a voti segreti. Hanno sempre luogo a schede segrete, quando concernano persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l' del presente regolamento, non può prender parte alla deliberazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-11