Art. 109
RegolamentoCapo II

Art. 109

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In vigore dal 20 mag 1926
I fondi assegnati dall'Opera nazionale ad ogni singolo Comitato di patronato sono depositati in conto corrente, a cura del Consiglio direttivo della federazione provinciale presso l'ufficio postale del comune ove il Comitato ha sede e non possono essere prelevati che per dodicesimi. Il Consiglio direttivo della federazione provinciale può di volta in volta autorizzare il Comitato a prelevare maggiori somme. Il prelevamento è fatto dal presidente del Comitato o da un membro da lui all'uopo delegato.
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