Art. 106
RegolamentoCapo II

Art. 106

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In vigore dal 20 mag 1926
Ogni Comitato di patronato elegge nel proprio seno il presidente, il quale dura in caria quattro anni e può essere riconfermato. Il presidente convoca e presiede le adunanze e adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dell'Opera dei patroni e per l'esecuzione degli speciali incarichi a questi affidati dall'Opera nazionale e dal Consiglio direttivo della federazione provinciale. Nei casi d'urgenza esercita tutte le attribuzioni demandate al Comitato, salvo a riferirne al Comitato medesimo nella sua prima adunanza.
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