Art. 105
RegolamentoCapo II

Art. 105

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In vigore dal 20 mag 1926
I componenti d'ogni singolo Comitato di patronato esplicano la loro attività in una determinata zona di assistenza. Il territorio dei comuni con una popolazione non superiore a 5000 abitanti si considera, di regola, come una sola zona di assistenza, nella quale è costituito dal Consiglio direttivo della federazione provinciale un solo Comitato di patronato. Nei comuni con più di 5000 abitanti il territorio comunale può essere ripartito dal detto Consiglio direttivo in due o più zone di assistenza, corrispondenti possibilmente ai rioni o quartieri del comune. In ogni zona è costituita dal medesimo Consiglio un Comitato di patronato. Il numero dei componenti dei singoli comitati è determinato dal Consiglio direttivo della federazione provinciale in rapporto all'entità e alle condizioni economiche, morali, igieniche e assistenziali della popolazione della zona. La circoscrizione assistenziale, di cui nei precedenti commi, e la determinazione del numero dei patroni sono soggette a revisioni periodiche e possono modificarsi, ove vengano a mutare le condizioni di fatto preesistenti. Le deliberazioni adottate, a norma del presente articolo, dal Consiglio direttivo della federazione provinciale sono sottoposte all'approvazione della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, a termini dell' della legge. Contro i provvedimenti della Giunta esecutiva in questa materia gl'interessati possono ricorrere nel termine di giorni quindici dalla notificazione al Consiglio centrale dell'Opera nazionale, che provvede definitivamente.
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