Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 104
202 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Salvo i casi di decadenza previsti dall' della legge, la nomina dei singoli patroni può essere sempre revocata dal Consiglio direttivo della federazione provinciale, quando venga a mancare il concorso delle prescritte condizioni.
Contro la deliberazione di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, a norma dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-104