Regolamento›Capo IV
Art. 101
126 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Contro le deliberazioni relative alla nomina, alla revoca e alla decadenza dei patroni gl'interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla pubblicazione, o dalla notificazione, secondo i casi, alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, che provvede definitivamente.
Le altre deliberazioni indicate nel primo comma del precedente articolo sono impugnabili nel termine predetto con ricorso al Consiglio centrale dell'Opera nazionale, insieme al provvedimento di approvazione previsto dall' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-101