Art. 100
RegolamentoCapo IV

Art. 100

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In vigore dal 20 mag 1926
Le deliberazioni del Consiglio direttivo della federazione provinciale, concernenti la circoscrizione assistenziale, prevista nel successivo del presente regolamento, la determinazione del numero dei componenti dei Comitati di patronato, la nomina, la revoca e la decadenza dei patroni debbono pubblicarsi, entro otto giorni dalla rispettiva data, mediante affissione all'albo pretorio del capoluogo della Provincia. Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo è trasmesso all'Opera nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-100