Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 10
10 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le adunanze del Consiglio centrale dell'Opera nazionale sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno tre volte all'anno, nei mesi di aprile, giugno e novembre, le altre sono indette in qualunque tempo, in seguito a richiesta del Ministro dell'interno, o a determinazione del presidente, o a deliberazione della Giunta esecutiva, o a domanda scritta di un terzo almeno dei componenti del Consiglio centrale.
Le adunanze della Giunta esecutiva seguono normalmente una volta al mese, e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta un terzo almeno dei componenti della Giunta medesima.
Ai membri del Consiglio centrale, della Giunta esecutiva e delle speciali commissioni, che non risiedano in Roma, spettano, per l'intervento alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di dimora nella misura determinata dal Consiglio centrale, in conformità delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-10