Art. 504
Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezzaTitolo XIX

Art. 504

Abrogato504 / 528
In vigore dal 3 gen 1931
Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N. 1629

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;596#art-rpi-504