Art. 473
Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezzaTitolo XVIII

Art. 473

Abrogato473 / 528
In vigore dal 3 gen 1931
Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N. 1629

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;596#art-rpi-473