Art. 90
Regolamento

Art. 90

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In vigore dal 10 apr 2001
Il grado di sottotenente di complemento può essere conferito, a domanda, ai marescialli ed ai brigadieri all'atto in cui vengono collocati a riposo o passano ad impieghi civili dello Stato, purchè essi rispondano alle seguenti condizioni: 1° non abbiano superato il 45° anno di età; 2° abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni del loro grado; 3° conservino la prescritta idoneità fisica; 4° siano dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento; 5° si trovino in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-03;126#art-r-90