Art. 9
RegolamentoCapo I

Art. 9

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In vigore dal 2 mar 1926
La deliberazione di cui all' è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-9