Regolamento›Capo VI
Art. 73
73 / 74In vigore dal 21 apr 1928
Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte III del trattato di San Germano, dell', n. 2, del trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;
d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al 2° esame di Stato dall'ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;
e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.
Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.
L. I. n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 615 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fra i titoli indicati nell'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e' compreso anche il diploma di ingegnere, di ingegnere industriale, di ingegnere chimico e di architetto conseguito nel Politecnico di Budapest".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-73