Art. 70
RegolamentoCapo VI

Art. 70

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In vigore dal 4 giu 1927
Ai fini dell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo. Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell'ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1926 stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, e' prorogato al 30 giugno 1927".
  • Il Regio D.L. 8 maggio 1927, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 11 marzo 1928, n. 788, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "la iscrizione nell'albo puo' avvenire fino al 31 dicembre 1927, rimanendo prorogato a tale data anche il termine stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-70