Art. 68
RegolamentoCapo VI

Art. 68

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In vigore dal 4 giu 1927
Le domande presentate agli effetti dell' della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di cui all', comma 2°, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso in ragione della rispettiva competenza. Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per regione, determinandola in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero dell'istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell' capoverso 2° della suindicata legge. Le Commissioni, esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso. Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, devono espletare i loro lavori entro il 31 maggio 1927".
  • Il Regio D.L. 8 maggio 1927, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 11 marzo 1928, n. 788, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le Commissioni di cui al presente articolo devono espletare i loro lavori entro il 30 novembre 1927.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-68