Art. 67
RegolamentoCapo VI

Art. 67

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In vigore dal 2 mar 1926
Dopo compiute le operazioni di cui all'articolo precedente e formato l'albo a termini dell' della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della Corte d'appello o il presidente del Tribunale indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'ordine, uniformandosi alle norme del presente regolamento. L'adunanza generale è presieduta dal primo presidente della Corte d'appello o dal presidente del Tribunale oppure da un consigliere della Corte di appello o da un giudice del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.
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