Art. 66
RegolamentoCapo VI

Art. 66

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In vigore dal 2 mar 1926
Il primo presidente della Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell', comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione. Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine, non appena costituito. L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta le disposizioni dell', del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli .
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