Regolamento›Capo VI
Art. 65
65 / 74In vigore dal 31 dic 1926
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all', se riesiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero.
Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell' della legge suddetta.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 11 novembre 1926, n. 2186, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 841, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per domandare la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti a norma [...] del capoverso dell'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e' prorogato fino al 30 aprile 1927".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-65