Regolamento›Capo V
Art. 58
58 / 74In vigore dal 2 mar 1926
Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.
Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-58