Regolamento›Capo III
Art. 44
44 / 74In vigore dal 2 mar 1926
Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.
Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.
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