Art. 43
RegolamentoCapo III

Art. 43

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In vigore dal 2 mar 1926
Il Consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-43