Art. 39
RegolamentoCapo II

Art. 39

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In vigore dal 2 mar 1926
Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-39