Regolamento›Capo II
Art. 32
32 / 74In vigore dal 2 mar 1926
I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.
La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.
I membri sono rieleggibili.
In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-32