Art. 32
RegolamentoCapo II

Art. 32

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In vigore dal 2 mar 1926
I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale. La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio. I membri sono rieleggibili. In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-32