Art. 31
RegolamentoCapo II

Art. 31

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In vigore dal 2 mar 1926
Il Consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri. Gli ingegneri ed architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.
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