Art. 27
RegolamentoCapo II

Art. 27

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In vigore dal 26 ago 2005
Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall' e provvederanno alla elezione dei membri del Consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: [...] c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-27