Art. 21
RegolamentoCapo I

Art. 21

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In vigore dal 2 mar 1926
Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformità dei precedenti . Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-21