Art. 20
RegolamentoCapo I

Art. 20

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In vigore dal 2 mar 1926
La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell', n. 2, del presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-20