Art. 2
RegolamentoCapo I

Art. 2

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In vigore dal 2 mar 1926
Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello.
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