Regolamento›Capo I
Art. 12
12 / 74In vigore dal 2 mar 1926
La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'.
Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.
Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-23;2537#art-r-12