Art. 5 · (Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
Testo UnicoCapo I

Art. 5

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(Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In vigore dal 14 giu 1970
Per ciascuna azienda è istituita una commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale. La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri. Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive. La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-tu-5