Art. 30 · (R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032).
Testo UnicoCapo V

Art. 30

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(R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032).

In vigore dal 19 mar 1926
Finché non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti. Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente è ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'.
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