Art. 11 · (Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).
Testo UnicoCapo II

Art. 11

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(Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In vigore dal 19 mar 1926
La deliberazione, cosi istruita, è sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilità della medesima.
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