Art. 1
In vigore dal 19 mar 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonché l' della legge 18 giugno 1925. n. 1094, che estende tale facoltà alle disposizioni emanate successivamente;
Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 22. - Coop.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-rd-1