Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mar 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonché l' della legge 18 giugno 1925. n. 1094, che estende tale facoltà alle disposizioni emanate successivamente; Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926. Atti del Governo, registro 246, foglio 22. - Coop.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578#art-rd-1