Art. 19 · Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Art. 19

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Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

In vigore dal 7 nov 1925
Egli può intervenire in seno alla Commissione o alle Sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-19