Art. 19
19 / 23Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.
In vigore dal 7 nov 1925
Egli può intervenire in seno alla Commissione o alle Sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-19